Servizi Regionali 2020 per Autismo
La Regione Marche ha attivato un servizio di consulenza e di supporto psicologico alle famiglie con persone con autismo in relazione al periodo critico di emergenza sanitaria Covid–19.
Si tratta di un’azione di supporto individualizzato a distanza, via telefonica o via web, a seconda delle richieste specifiche, oltre ad attività cliniche di consulenza per i casi di necessità, per aiutare a sostenere le persone con autismo e le loro famiglie.
I due centri regionali di riferimento, il Centro Autismo Adulti Unità multidisciplinare età adulta di San Benedetto del Tronto Asur-AV5, e il Centro Autismo Età Evolutiva Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, Ospedale Santa Croce Fano, hanno indicato le modalità operative conformi alle normative nazionali per una corretta prevenzione della salute individuale e pubblica.
Per richiedere un sostegno o informazioni specifiche al Centro Autismo Adulti rispetto alle persone con autismo in età adulta residenti nella Regione Marche e alla loro gestione, scrivere una mail a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., oppure telefonare al numero di servizio: 339/2860366 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Il numero di servizio è attivo dal 17 marzo 2020; compatibilmente con il numero di richieste, il team di specialisti provvederà a richiamare l’utenza nel più breve tempo possibile. Si invita pertanto a lasciare il proprio contatto telefonico nei messaggi di segreteria e nella posta elettronica.
Anche il Centro Autismo Età Evolutiva è rivolto ai genitori di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico residenti nella Regione Marche. I professionisti sono a disposizione delle famiglie attraverso uno sportello telematico di supporto individualizzato, via telefonica o via web, a seconda delle richieste specifiche.
Ci si può prenotare inviando una mail all’indirizzo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. scrivendo il proprio nome, cognome, un breve quesito e numero di telefono al quale potervi contattare per programmare un colloquio. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì a partire dal 23 marzo fino al termine dell’emergenza sanitaria.
Sostegno per Disabili con Covid-19
— 1 —GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANASerie generale - n. 7017-3-2020 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18.
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
….. omissis ….
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;
….. omissis ….
EMANA
il seguente decreto-legge:
….. omissis ….
— 14 —
….. omissis ….
Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126
SANIBUS
Venuta a conoscenza che il bus Sanibus non è accessibile ai cittadini disabili motori in carrozzina, mi sono subito attivata per parlare con un responsabile della Conerobus che ha chiarito trattarsi di servizio sperimentale della durata di 4 mesi e che successivamente verrà utilizzato un bus più grande con pedana per permettere l'accesso.anche ai cittadini con grave disabilità motoria.
Restiamo in attesa di verificare il proseguo di tale sperimentazione e successivo adeguamento del bus.
Sottolineo la mancanza di una comunicazione efficace con le persone con disabilità e le associazioni locali che le tutelano, augurandomi per il futuro una maggiore collaborazione. Maria Pia Paolinelli Presidente Associazione ANIEP ANCONA
Sentenza sull'Acessibilità del 2020
Di fronte alla mancata accessibilità non c’è “insufficienza di fondi” che tenga
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con una Sentenza che ha posto fine alla lunga vicenda giudiziaria riguardante una donna con disabilità motoria, già Consigliera Comunale a San Paolo di Jesi (Ancona), alla quale le barriere avevano impedito di accedere alledificio sede del proprio Municipio. La Suprema Corte, infatti, ha rigettato il ricorso del Comune contro la precedente Sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che aveva riconosciuto alla donna, affiancata in tutta la propria azione dall’Associazione Luca Coscioni, un risarcimento danni di 15.000 euro.
Sin dal 2014 anche il nostro giornale ha seguito la vicenda giudiziaria riguardante una ex Consigliera Comunale con disabilità motoria in carrozzina di San Paolo di Jesi (Ancona), impossibilitata ad accedere all’edificio municipale, a causa delle barriere, fino alla Sentenza n. 1710 del 14 novembre 2017, con la quale la Corte di Appello di Ancona aveva condannato quello stesso Comune al pagamento di 15.000 euro a titolo di risarcimento danni, per avere discriminato la persona, ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).
Ebbene, dopo quel pronunciamento, il Comune di San Paolo di Jesi aveva deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione, che nelle scorse settimane ha prodotto a propria volta la Sentenza n. 3691/20, rigettando il ricorso e condannando anzi chi lo aveva proposto alle spese relative al giudizio di legittimità.
A fornire assistenza e supporto legale alla persona promotrice dell’azione, è stata, in tutti e tre i gradi di giudizio, l’Associazione Luca Coscioni la cui segretaria Filomena Gallo commenta: «Questa Sentenza della Corte di Cassazione, che pone un sigillo definitivo alla questione, rappresenta un precedente molto importante, che potrà essere utilizzato in futuro da qualsiasi altra Associazione o persona con disabilità. I Giudici di legittimità, infatti, hanno posto fine a una battaglia giuridica che si trascinava da moltissimo tempo e dopo anni di lotte, di spese e di preoccupazioni, è stato finalmente riconosciuto alla persona con disabilità coinvolta il diritto di accedere agli uffici comunali come qualsiasi altro cittadino “normodotato”».
«E grazie alla nostra battaglia legale – aggiunge – è stato finalmente installato all’interno del Comune di San Paolo di Jesi un ascensore, che consente a chiunque di accedere ai piani superiori dell’edificio pubblico. Anche le persone in carrozzina, quindi, potranno assistere alle sedute del Consiglio Comunale: può sembrare incredibile, ma fino a qualche anno fa questa semplice possibilità veniva di fatto preclusa ai cittadini con disabilità».
Per Alessandro Gerardi, avvocato che ha direttamente curato la difesa della persona con disabilità, con la collaborazione dell’avvocato Francecso Boschi, «la Cassazione ha stabilito un principio fondamentale, ossia che le norme le quali impongono l’eliminazione delle barriere architettoniche non hanno natura “programmatica”. Il diritto all’accessibilità, infatti, rende la normativa sul superamento delle barriere “immediatamente precettiva” e quindi idonea a far ritenere priva di qualsiasi legittima giustificazione la discriminazione attuata nei confronti delle persone con disabilità».
«Pertanto – conclude Gerardi – è bene sapere che alla luce di questa Sentenza, le Amministrazioni Comunali che continuano a nascondersi dietro l’alibi dell’“insufficienza dei fondi” per giustificare la loro inerzia sul fronte della mancata adozione dei PEBA [Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, N.d.R.] e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, stanno tenendo una vera e propria condotta discriminatoria, in senso tecnico e giuridico, nei confronti delle persone con disabilità». (S.B.)
FONTE: sito Superando.it dell’11 marzo 2020
Politiche per le Persone con Disabilità
Politiche per le persone con disabilità: online il nuovo sito del Governo
Il nuovo portale informerà i cittadini sugli interventi e le azioni dell’Ufficio di coordinamento delle azioni del Governo per le persone con disabilità e le loro famiglie E’ online dal 20 gennaio il nuovo sito dell'Ufficio di coordinamento delle azioni del Governo per le persone con disabilità e le loro famiglie:un portale dove si potrà restare aggiornati sulle politiche che il governo mette in campo in favore delle persone con disabilità, ma anche entrare in contatto con le istituzioni che si occupano di questi temi, attraverso la mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Il sito è raggiungibile al link disabilita.governo.it. L’Ufficio, ricorda una nota, è la struttura di supporto di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri per la promozione e il coordinamento dell’azione del Governo in materia di disabilità. In particolare, l’ufficio cura gli adempimenti per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’Ufficio svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità: - Cura l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità. -Assicura l'attività di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche. - Garantisce la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di disabilità e fornisce il necessario supporto all’autorità politica nell’esercizio delle medesime funzioni. -Promuove, in collaborazione con l’ISTAT e con l’INPS, l’attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità. Cura l’istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilità. -Promuove e coordina attività di studio, ricerca nell’ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità. Predispone i pareri sulla richiesta di patrocinio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di disabilità -Promuove un costante confronto con le federazioni e con le associazioni maggiormente rappresentative in materia di disabilità. Per info: disabilita.governo.it Redazione sito Disabili.com