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Carnevale 2020 a Osimo

 

È con grande orgoglio che annunciamo, per la terza edizione di CARNEVALE arRIO, la collaborazione con l'Aniep Sezione Ancona.
L'Aniep è una associazione di promozione sociale che dal 1957 opera in Ancona e provincia per la difesa
dei diritti di tutte le persone disabili. Lavora a stretto contatto con le amministrazioni per rendere più giusta la nostra società nei confronti delle persone più fragili, combattendo le barriere architettoniche e culturali.

La Presidente dell'Aniep di Ancona ci ha dichiarato:
"Abbiamo deciso di partecipare in costume e in carrozzina a questo fantastico Carnevale con l'obiettivo di fare cultura verso il mondo della disabilità in modo ludico e con un pizzico di ironia.
Le barriere culturali sono le più difficili da combattere e per noi essere presenti alla sfilata significa aprire un momento di riflessione su questo tema."

CARNEVALE arRIO 2020
Domenica 23 Febbraio
Passatempo di Osimo (AN)
Dalle ore 15:00

Vi aspettiamo numerosi

 

Fonte: Ass. SENSO UNICO

 

Danni da Discriminazione

Paga i danni al disabile il comune che non rimuove le barriere architettoniche

La Cassazione conferma i danni da discriminazione indiretta per il Comune che non rimuove le barriere architettoniche e non adotta misure idonee a consentire l'accesso alla disabile

di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 3691/2020 (sotto allegata) della Cassazione conferma la condanna al risarcimento del danno nei confronti di un Comune, responsabile di non aver rimosso le barriere architettoniche che impedivano alla consigliera disabile di accedere alla sala consiliare e di non aver messo in atto, in attesa d'installare l'ascensore per disabili, misure idonee a consentirle l'accesso agli uffici e ai luoghi di riunione. Il Comune, agendo nei termini suddetti, anche se non ne aveva intenzione, ha messo in atto una forma di discriminazione indiretta, integrando così la fattispecie prevista dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 67/2006.

 

Discriminazione indiretta se la disabile non può accedere alla sala consiliare

Una consigliera comunale disabile ricorre in appello contro l'ordinanza del Tribunale. Il giudice dell'impugnazione accoglie i suoi motivi riconoscendole un risarcimento danni in via equitativa di Euro 15.000,00.

La mancata eliminazione delle barriere architettoniche, che impediscono l'accesso di persone disabili agli uffici e alla sala consiliare del Comune, costituisce infatti una discriminazione indiretta, in virtù di quanto sancito dall'art. 2, comma 3, della legge 10 marzo 2006, n. 67. La disposizione richiamata dalla sentenza sancisce infatti che: "3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilita' in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone."

Il Comune fa presente che la disabile lo ha convenuto in giudizio perché, nonostante la carica di consigliera, la stessa non poteva accedere autonomamente agli uffici e alla sala consiliare dell'ente. La donna ha infatti lamentato l'assenza di un ascensore per disabili e il fatto che ogni volta che doveva salire di piano era costretta a farsi trasportare dal personale per due rampe di scale, per poter poi essere posizionata su una specie di trattorino. Da qui la richiesta all'autorità giudiziaria di far cessare immediatamente il "comportamento discriminatorio, condannando il convenuto sia alla pronta realizzazione di un ascensore e/o di un servo-scala, o comunque alla realizzazione delle opere ritenute più idonee, sia al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa."

Nell'accogliere le richieste della disabile la Corte d'appello ha precisato che l'integrazione della discriminazione indiretta prescinde dall'intenzione discriminatoria del soggetto agente. Il giudice di seconde cure ha rilevato inoltre l'inadeguatezza del trattorino, la tardiva installazione dell'ascensore e la riconosciuta difficoltà della donna ad accedere alla sala consiliare, tanto che ad un certo punto il Comune decideva di spostare le riunioni consiliari nella palestra di una scuola elementare, per agevolare l'accesso alla consigliera disabile. Da qui la condanna al solo risarcimento del danno, stante la cessazione, medio tempore, della condotta discriminatoria conseguente all'installazione dell'ascensore.

Il Comune soccombente ricorre in Cassazione, facendo presente che l'edificio comunale risale ai primi anni 50 mentre la normativa sulle barriere architettoniche, di natura meramente programmatica, è stata emanata nel 1999. La legge n. 13/1999 all'art. 1 dispone infatti l'applicazione della nuova normativa solo ai "progetti di nuovi edifici", ovvero alla "ristrutturazione di interi edifici". Per quanto riguarda invece gli edifici e spazi pubblici già esistenti, la normativa prevede che "debbono essere solo apportati tutti quegli accorgimenti che possano migliorarne la fruibilità da parte dei disabili". Condizione che il Comune ritiene di aver soddisfatto, visto che in attesa dell'ascensore, il trattorino ha consentito alla disabile di raggiungere gli spazi di relazione. Il Comune contesta inoltre l'affermazione della Corte relativa all'omesso adeguamento della normativa, stante la documentata attivazione da parte dello stesso nel munire l'edificio dell'apposito ascensore.

Con il secondo motivo invece il ricorrente evidenzia come la Corte abbia minimizzato l'intervento del Comune finalizzato all'adozione del trattorino quale misura provvisoria. Da esso si desume la volontà di superare la barriera architettonica esistente e la conseguente esclusione di qualsiasi riferimento a una condotta negligente o colposa e soprattutto a una volontà discriminatoria. Deve quindi ritenersi ingiusta la pesante condanna risarcitoria subita considerato che la corte di merito ha riconosciuto che la condotta del Comune non era finalizzata a discriminare o a danneggiare.

La disabile nel suo ricorso incidentale rileva prima di tutto che di fatto il Comune non ha mai messo in atto gli accorgimenti necessari a rendere gli spazi degli edifici comunali più fruibili, perché il trattorino non presenta le caratteristiche di un monta-scale regolamentare. La sentenza non è quindi viziata nella parte in cui riconduce la condotta del Comune a una forma di discriminazione indiretta. La fattispecie che la contempla difatti non richiede una specifica volontà discriminatoria.

Così come la sentenza non è viziata nel punto in cui la Corte ha rilevato dalle prove raccolte che il trattorino non possedeva le caratteristiche di un servo-scala e che pertanto esso risultava non utilizzabile autonomamente dalla disabile e insicuro.

 

Discriminazione indiretta non rimuovere le barriere architettoniche

La Cassazione con sentenza n. 3691/2020 rigetta il ricorso. Per gli Ermellini prima di tutto non è vero, come affermato dal Comune, che la normativa del 1999 sulle barriere architettoniche ha carattere meramente programmatico. Essa deve invece considerarsi immediatamente precettiva anche in relazione alla accessibilità dei disabili, tale da far ritenere ingiustificata ogni situazione di svantaggio dei disabili, ai quali deve quindi essere consentito di agire in giudizio con la tutela antidiscriminatoria quando l'accessibilità è loro impedita o limitata e questo a prescindere dall'esistenza di una norma che qualifichi come barriera architettonica un determinato stato dei luoghi.

Non bisogna dimenticare infatti al riguardo che la Consulta ha messo in evidenza l'importanza dell'accessibilità perfino negli edifici privati, stante l'affermarsi nella coscienza sociale della necessità di rimuovere ogni ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali dei disabili al fine di facilitarli nella vita di relazione, ma anche per salvaguardare la loro personalità e la loro salute fisica e psichica.

Il motivo del Comune inoltre è inammissibile nel momento in cui afferma di essersi adoperato per apportare tutti gli accorgimenti necessari a migliorare la fruibilità dell'edificio da parte dei disabili, lamentando la violazione dell'art. 1 comma 3 d.P.R n. 503/1996, così come è inammissibile la dedotta errata interpretazione dell'art. 2 della legge n. 67/2006 perché relativa a una valutazione di fatto preclusa in sede di legittimità.

Il secondo motivo risulta in parte infondato e in parte inammissibile perché di fatto la censura finisce per chiedere un giudizio su un fatto su cui si è già espressa la Corte, ovvero l'inidoneità del trattorino a garantire l'accessibilità del disabile all'edificio.

Infondato infine il rilevo che fa riferimento al risarcimento del danno. La Corte ha scrupolosamente e minuziosamente motivato le ragioni che hanno condotto alla quantificazione risarcitoria. La stessa ha infatti dichiarato di "aver tenuto conto della destinazione d'uso del fabbricato interessato, della qualifica rivestita all'epoca dall'istante, nonché del periodo di tempo per il quale si è protratta la situazione d'inadempienza dell'ente territoriale", così indicando i criteri seguiti nella determinazione del "quantum".

Fonte: Studio Cataldi – Il Diritto Quotidiano

Commissioni Mediche Assurde

Vorreiprendereiltreno (da Facebook del 13/2/2020)

Raccogliamo la denuncia di Barbara, mamma di Marty

"Ho aspettato di far scemare un po' la mia rabbia prima di scrivere questo post.
A Martina, mia figlia, è stata negata la possibilità di usufruire della Legge 68 che prevede la promozione dell'inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Prima di dare inizio ad un ricorso, ho pensato di tentare tutte le vie più soft, convinta, avendo le carte in mano a testimonianza che quanto avevano riportato non era conforme a verità, di poter smontare la loro tesi di "non collocabilita'" e per lo meno la passassero rivedibile.
Due colloqui con il medico legale a capo della commissione del distretto di Giaveno, non sono serviti a farmi spiegare da lui da dove avesse preso le informazioni che lo avevano portato a formulare tale responso, dimostrando se non altro che non solo hanno crocettato a caso il questionario, ma non hanno neppure letto tutte le relazioni stilate dai tecnici che erano in loro possesso.
A prescindere, hanno o ha deciso che Marty avendo la sindrome di Down, non è in grado di vestirsi, lavarsi e muoversi autonomamente...
Praticamente mi ha detto che tutti quelli con la sindrome di Down, usando proprio queste parole, sono gravi se non gravissimi e che per tanto non possono svolgere nessuna attività lavorativa.
Alla mia domanda provocatoria, cosa faccio la rinchiudo in un centro diurno? La sia risposta è stata che potrebbe essere un'idea....
Il resto lo tralascio perché ha tirato fuori il peggio di me e gli ho detto chiaramente che questo altro che non era che discriminazione a priori.
Per poi scoprire che un altro ragazzo passato dopo di noi in commissione lo stesso giorno, ha in mano una relazione di "non collocabilita' "identica e precisa alla nostra, con le stesse conclusioni....
Beh che dire se non che in caso di sindrome di Down, la commissione in questione evidentemente ha già le relazioni pronte in copia a cui aggiungono solo il nominativo del ragazzo.
È una cosa vergognosa.
Tra l'altro un medico legale che nel 2020 usa ancora i vecchi parametri, decaduti nel 2002, per la percentuale di invalidità lo trovo inammissibile.
La conclusione alla luce dei fatti è che se avete un figlio con sindrome di Down e abitate in Val Sangone e dipendete dalla Commissione di medicina legale del distretto di Giaveno che fa capo al Dottore in questione e volete richiedere la Legge 68, dovete cambiare residenza per dare la possibilità ai vostri figli di passare in una commissione seria e degna di essere cosi chiamata, dove i vostri ragazzi verranno realmente giudicati per ciò che sanno fare e non catalogati come incapaci solo perché hanno la sindrome di Down.
C'è tanto da riflettere su questo, perché i pregiudizi di questa commissione nei confronti dei nostri figli, fanno si che venga loro negato qualsiasi futuro che gli permetta di essere autonomi.
Non mi fermerò certo qui, andremo avanti e non solo per Marty, facendo ricorso ma perché credo che queste persone debbano essere rimosse dal loro incarico.
Chiedo a tutti voi la massima condivisione"
Barbara Corà

Tutto il nostro affetto e sostegno a Marty e Barbara

SELF PER TUTTI

“Self per tutti”: centinaia di stazioni di servizio inclusive

 

Al momento ben 430 stazioni di servizio in tutta Italia hanno finora aderito a “Self per tutti”, iniziativa in base alla quale forniscono assistenza agli automobilisti con disabilità nel rifornimento di carburante anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-service, consentendo quindi pari opportunità rispetto a tale modalità di rifornimento. Ha assunto in tal modo piena concretezza il protocollo d’intesa su tale questione, recentemente sottoscritto tra la FAIP (Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici), l’Unione Petrolifera e varie Associazioni di categoria.

 

 

Sono ben 430 le stazioni di servizio di ENI, Q8 e Tamoil, associate all’Unione Petrolifera, che sia sulla viabilità stradale che su quella autostradale, hanno finora aderito all’iniziativa Self per tutti, applicazione concreta del protocollo d’intesa di cui avevamo dato notizia nel dicembre scorso, sottoscritto tra la FAIP (Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici), la stessa Unione Petrolifera, in rappresentanza dei titolari degli impianti di distribuzione carburanti ad essa aderenti, e i gestori rappresentati dalle Associazioni di categoria FAIB ConfesercentiFegica CISL e FIGISC/ANISA Confcommercio.

Scopo dell’iniziativa, lo ricordiamo, è quello di promuovere e sostenere l’inclusione sociale, le pari opportunità e l’accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità anche presso gli impianti di distribuzione carburanti. Per questo, dunque, i punti vendita che compongono l’elenco degli aderenti forniscono assistenza agli automobilisti con disabilità nel rifornimento di carburante, anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-service, consentendo pari opportunità nell’usufruire delle condizioni previste per tale modalità di rifornimento.
La guida agli stessi punti vendita è disponibile online (a questo link), con gli impianti divisi per Regione, Provincia e Comune, ed essa sarà oggetto di periodici aggiornamenti in relazione all’ampliamento dell’iniziativa.

«Questa iniziativa – commenta Vincenzo Falabella, presidente della FAIP – consentirà innanzitutto alle persone con disabilità un sicuro risparmio economico. Nello specifico, infatti, delle persone con lesione midollare, l’utilizzo dell’autovettura è certamente sinonimo di autonomia e libertà di movimento, intervenire quindi sul risparmio per la spesa del carburante potrà certamente aiutare i tanti che utilizzano il poprio veicolo per il lavoro e/o per il tempo libero». (S.B.)

Ricordiamo ancora il link al quale è disponibile la guida alle stazioni di servizio aderenti all’iniziativa Self per tutti. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sul sito <presidenza @faiponline.it>

Fonte: Superando.it

CARNEVALE 2020 A JESI

JESI SI MASCHERA - ART NOUVEAU
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 febbraio 2020

 

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