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Il nuovo CUP

Sistema Unico di Prenotazioni delle prestazioni sanitarie

Il servizio Salute della Regione Marche ha avviato da mesi il Sistema Unico di Prenotazioni delle prestazioni sanitarie.

Certi di fare cosa gradita ai nostri lettori ricordiamo che:

-il nuovo CUP – costituito da sportelli e call center – consente di prenotare prestazioni da effettuarsi nelle strutture sanitarie regionali. Il CUP, con il nuovo strumento del call center, ha integrato, ma non sostituito, la rete degli oltre 800 sportelli diffusi su tutto il territorio regionale, i quali possono soddisfare richieste di prenotazione che oggi, impropriamente, si sono concentrate sul canale telefonico - call center. Il call center, infatti, non svolge funzioni di sportello informativo e non è utilizzabile per emergenze, urgenze differibili e reclami. Per qualsiasi richiesta di informazione restano disponibili gli sportelli dell’URP – Ufficio Relazioni con

-il servizio Salute della Regione ricorda che il call center non svolge funzioni di sportello informativo, che competono, invece agli URP delle singole Aziende e Zone. Inoltre il call center non effettua le prenotazioni per prestazioni da effettuarsi presso l’I.N.R.C.A. e non è abilitato a rilasciare prenotazioni per TAC, colonscopia e gastroscopia, MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) e risonanza magnetica, in quanto tali prestazioni richiedono specifiche preparazioni per la loro esecuzione: queste prenotazioni continuano ad essere effettuate presso gli sportelli.

-per favorire l’accesso al call center si consiglia di seguire le indicazioni relative alle fasce orarie che quotidianamente vengono comunicate dalla Regione, in base ad una previsione di accessibilità classificata con la seguente modalità:

- Bollino Nero: massimo affollamento

- Bollino Rosso: alto affollamento

- Bollino Giallo: medio affollamento

- Bollino Verde: basso affollamento

Le indicazioni relative ai bollini potranno essere consultate presso il sito internet www.regione.marche.it, www.salute.marche.it.

 

STATUTO ANIEP

STATUTO (NON AGGIORNATO)

 

ANIEP
Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti civili e sociali degli handicappati
Ente giuridico D.P.R. 269/1986

 

S T A T U T O


Il Ministro della Sanità

DECRETA

sono approvate le modificazioni dello statuto sociale dell’ANIEP Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti civili e sociali degli handicappati già Associazione nazionale invalidi esiti poliomielite ed altri invalidi civili ANIEP, con sede in Bologna, di cui all’allegato testo - che forma parte integrante del presente decreto composto di 43 articoli, debitamente vistato di cui all’atto pubblico del 23 maggio 1999, n.repertorio 3376, a rogito del Dr.Giuseppe Farinella, notaio in Rimini.

Roma, 8 novembre 1999


TITOLO I
NORME GENERALI

articolo 1
Scopi


ANIEP, Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti civili e sociali degli handicappati (con sede in Bologna), per assicurare a tutti i cittadini disabili l’effettivo diritto al pieno affermarsi della loro personalità e per rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che ostacolano la loro partecipazione alla vita del Paese, si propone di
1. rappresentare gli handicappati nei loro diritti positivi e umani, come singoli e come gruppo sociale, mediante adeguate forme di patrocinio e di informazione;
2. promuovere l’integrale attuazione dei principi costituzionali concernenti l’uguaglianza, l’assistenza sociale ed economica, il diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale ed al lavoro, nel quadro della sicurezza e solidarietà sociale;
3. sollecitare il definitivo superamento della tradizionale organizzazione e ideologia assistenzialistica, mediante servizi e prestazioni socio-sanitarie di prevenzione, di riabilitazione e di socializzazione, al fine di conseguire la libertà dal bisogno e l’uguaglianza di opportunità, nell’ambito del pluralismo istituzionale e delle autonomie locali;
4. sviluppare la propria azione in collegamento permanente con le organizzazioni sociali, sindacali e di volontariato, per inserire le rivendicazioni degli handicappati nel contesto delle politiche per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini, nonché stabilire rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organismi e i programmi della comunità europea riguardanti le persone handicappate;
5. assumere e rivendicare ogni iniziativa legislativa, nazionale e regionale, necessaria per garantire e migliorare l’inserimento degli handicappati in tutte le espressioni della vita sociale, culturale ed economica, politica e ricreativa, al fine di evitare le situazioni di isolamento, di passività e di allontanamento dalla famiglia e dal normale contesto di vita;
6. attuare studi, ricerche ed attività informative e formative circa la situazione degli handicappati e sulle condizioni legislative, sociali, tecniche ed organizzative della loro integrazione e riabilitazione;
7. combattere e denunciare ogni forma di discriminazione, di rifiuto, di reclusione, di emarginazione e di speculazione economica nei confronti degli handicappati, sia che si verifichino in istituzioni specializzate, sia che si manifestino nelle sedi e nelle organizzazioni della vita collettiva;
8. realizzare in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e in genere con tutte le istituzioni pubbliche e private, servizi e interventi integrativi riferiti al diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, all’autonomia personale e al tempo libero.
Per conseguire i propri scopi ANIEP, Associazione senza fini di lucro, si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. E’ tuttavia consentito assumere lavoratori dipendenti o di fruire di prestazioni di lavoro autonomo, per le attività necessarie al funzionamento degli uffici e degli organi e per interventi qualificati o specializzati.


Articolo 2
Soci e Sostenitori

Possono aderire ad ANIEP, in qualità di soci effettivi, tutti i cittadini handicappati che presentino una minorazione fisica, intellettiva o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di svantaggio sociale o di emarginazione.
Ogni domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla sezione di appartenenza, corredata da certificazione medico-legale.
Qualora nella città di residenza del richiedente non vi sia sede ANIEP, la domanda andrà presentata alla Segreteria Generale o alla Sezione Provinciale più vicina purché nel territorio della Regione di residenza.
L’Associazione, per l’attuazione delle sue finalità, sollecita la partecipazione di persone normodotate in qualità di soci sostenitori che dichiarino l’adesione alla Statuto per fini di solidarietà con gli impegni descritti all’articolo 1.
I soci effettivi e i soci sostenitori costituiscono gli aderenti ad ANIEP.

Articolo 3
Obblighi e diritti degli aderenti

Gli aderenti sono tenuti
- al pagamento della quota annuale di tesseramento;
- a contribuire all’attuazione degli scopi dell’Associazione.
La qualità di aderente si perde:
per dimissioni;
per mancato pagamento della quota associativa;
per sospensione o espulsione conseguente a grave violazione dello Statuto, accertate dal Collegio dei probiviri.
Gli aderenti hanno diritto:
- a partecipare alle riunioni degli organi statutari;
- a fruire e a contribuire a tutte le azioni di patrocinio, di rappresentanza e di promozione sociale e giuridica attuate dall’Associazione;
- ad essere puntualmente informati sulla legislazione nazionale e regionale e sulla esigibilità dei diritti e dei servizi socio-assistenziali e per l’integrazione sociale, nonché sulle iniziative di sensibilizzazione culturale;
- a partecipare, quali utenti organizzatori, a tutte le attività di riabilitazione e di socializzazione che ANIEP realizza in attuazione dei propri scopi con lo Stato, le Regioni, gli enti locali, istituzioni e organizzazioni private.

Articolo 4
Divieto di propaganda partitica

Nell’ambito dell’Associazione, salvo il diritto di manifestare liberamente le proprie idee, è vietato svolgere propaganda a favore o a danno di partiti o di movimenti politici, dai quali ANIEP deve essere rigorosamente e in ogni circostanza indipendente.


TITOLO II
COSTITUZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 5
Elezioni

Le elezioni degli organi centrali e periferici dell’Associazione si svolgono:
a. col voto di lista con proporzionale pura;
b. col metodo della lista aperta.
Il regolamento per l’esecuzione dei due indicati metodi di elezione è approvato dall’Assemblea nazionale.

Articolo 6
Voto segreto

Per le elezioni a cariche sociali e per ogni deliberazione riguardante persone il voto deve essere segreto.

Articolo 7
Condizioni di eleggibilità alle cariche sociali

Gli aderenti possono essere eletti in tutti gli organi centrali e periferici di ANIEP.
I sostenitori possono essere eletti in tutti gli organi alla condizione che il loro numero sia sempre inferiore al numero complessivo dei soci effettivi eletti nello stesso organo.
La carica di Presidente nazionale, regionali e provinciale è riservata ai soci effettivi.
Le candidature per gli organi centrali e periferici debbono essere precedute dalla richiesta od accettazione scritta del candidato.

Articolo 8
Incompatibilità e gratuità delle cariche

Nell’ambito dell’Associazione la stessa persona non può ricoprire più di due cariche sociali.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata.

Articolo 9
Dimissioni

Le dimissioni da cariche sociali, motivate per iscritto, decorrono dalla ratifica dell’organo in cui il dimissionario è stato eletto.
Sino alla sostituzione, da deliberare entro tre mesi, il dimissionario conserva la responsabilità degli atti di ordinaria amministrazione connessi alla carica.


TITOLO III
ORGANI NAZIONALI

Articolo 10
Organi centrali dell’Associazione

Gli organi centrali dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Nazionale
- il Comitato centrale
- il Collegio dei probiviri
- il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

Articolo 11
L’Assemblea nazionale

L’assemblea nazionale è costituita dai Presidenti e dai delegati delle Sezioni Provinciali e Comunali.
Ogni Sezione viene rappresentata dal proprio presidente e da un delegato per ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta, computati in rapporto al numero dei tesserati dell’anno precedente, ciascuno con diritto ad un solo voto.
I delegati sono nominati con deliberazione dei rispettivi comitati fra gli aderenti della Sezione.
In caso di impedimento, il Presidente della Sezione può farsi rappresentare nell’Assemblea da un suo delegato scelto fra gli aderenti della propria Sezione.
Partecipano ai lavori dell’Assemblea nazionale, con voto consultivo, i componenti il Comitato centrale, i Probiviri, i Sindaci Revisori dei Conti effettivi e supplenti, e i Commissari delle Sezioni costituite, nonché di quelle costituende che rappresentino almeno cinquanta soci.

Articolo 12
Presidente dell’Assemblea Nazionale

Il Presidente dell’Assemblea nazionale viene eletto dall’Assemblea stessa.

Articolo 13
Costituzione dell’Assemblea Nazionale

L’Assemblea nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto deliberativo; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore, quando sia presente almeno un terzo.
La legittimità della costituzione è dichiarata dal Presidente dell’Assemblea su conforme verbale della Commissione per la verifica dei poteri nominata all’apertura dei lavori dell’Assemblea.

Articolo 14
Assemblea Nazionale Ordinaria

L’Assemblea nazionale è convocata dal Presidente Nazionale su mandato del Comitato Centrale in via ordinaria una volta l’anno con lettera raccomandata, da spedirsi almeno trenta giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno.

Articolo 15
Assemblea Nazionale Straordinaria

L’Assemblea Nazionale è convocata in via straordinaria del Presidente nazionale quando il Comitato centrale ne ravvisi la necessità e quando sia fatta richiesta motivata e scritta da un numero di Sezioni che rappresenti almeno un quarto dei soci.

Articolo 16
Deliberazioni dell’Assemblea Nazionale

Per le deliberazioni dell’assemblea nazionale è richiesto il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto presenti, come accertato dalla Commissione verifica dei poteri.

Articolo 17
Attribuzioni dell’Assemblea Nazionale

Spetta all’Assemblea nazionale:
a. stabilire le direttive generali dell’azione dell’Associazione;
b. eleggere il Comitato Centrale, i Collegi dei Probiviri e dei Sindaci Revisori dei Conti;
c. approvare annualmente il conto consultivo e il bilancio preventivo dell’Associazione;
d. deliberare le modificazioni allo Statuto, con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto;
e. determinare, su proposta del Comitato Centrale, l’entità della quota annuale di tesseramento e la parte riservata alle Sezioni;
f. definire i modi di collaborazione con gli organismi internazionali che rappresentano o trattano i temi dell’handicap e della disabilità;
g. deliberare, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio per finalità similari a quelle di ANIEP.

Articolo 18
Mozione di sfiducia

Nell’Assemblea nazionale è consentito sottoporre a voto di sfiducia l’operato del Comitato Centrale.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia si procede, seduta stante, a nuove elezioni.

Articolo 19
Il Comitato centrale e i suoi compiti

Il Comitato centrale, in osservanza della legge, dello Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea nazionale, attua le linea politica dell’Associazione curando le iniziative idonee al suo perseguimento.
Il Comitato centrale ha inoltre facoltà di nominare Commissari provinciali o comunali nei seguenti casi:
- per il coordinamento delle attività per la costituzione di una nuova sezione che conti almeno cinquanta aderenti;
- per accertata impossibilità di funzionamento di una sezione costituita.
L’incarico di commissario, che ha il compito di convocare l’Assemblea degli aderenti per l’elezione delle cariche sociali, è affidato per un anno ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 20
Composizione del Comitato Centrale

Il Comitato centrale dura in carica tre anni ed è composto di sette consiglieri.
Il Comitato centrale elegge a maggioranza tra i consiglieri:
- il Presidente nazionale
- il Vice Presidente nazionale
- il Segretario generale
- il Tesoriere nazionale.

Articolo 21
Il Presidente Nazionale

Il Presidente nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Convoca e presiede il Comitato centrale e ne riassume la volontà collegiale.

Articolo 22
Il Vice Presidente Nazionale

Il Vice Presidente nazionale coadiuva il Presidente nazionale in tutte le sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 23
Il Segretario generale

Il Segretario generale, in attuazione delle deliberazioni del Comitato centrale, coordina l’attività organizzativa e associativa centrale con quella periferica, anche ai fini della costituzione di nuove Sezioni.

Articolo 24
Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere nazionale è il responsabile tecnico dell’Amministrazione economico-finanziaria
dell’Associazione.
Cura la compilazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea nazionale, previa approvazione del Comitato centrale.

Articolo 25
Partecipazione alle riunioni del Comitato centrale

Alle sedute del Comitato centrale partecipa, con voto consultivo, il Presidente del Collegio dei Sindaci revisori dei conti.
Ogni componente del Comitato centrale che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Comitato è considerato dimissionario.

Articolo 26
Reintegrazione del Comitato centrale

Verificandosi, per qualsiasi causa, il recesso di un consigliere, subentra nel Comitato centrale il primo dei non eletti della lista del consigliere receduto.
In caso di impossibilità o di rifiuto dei candidati non eletti, il Comitato delibera di reintegrarsi mediante cooptazione di un consigliere scelto all’unanimità dai presenti.
Il Comitato centrale, nel corso del suo mandato, può reintegrare soltanto due consiglieri e quando alla scadenza del suo mandato manchino non meno di sei mesi.
Per ulteriori casi di rinuncia o defezione, l’Assemblea nazionale, convocata dal Comitato centrale, ha facoltà di procedere ad elezioni supplettive o ad elezioni generali.

Articolo 27
Elezione del Collegio dei Probiviri

L’Assemblea nazionale elegge per un triennio il Collegio dei Probiviri che è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto in seno al Collegio medesimo fra i membri effettivi.

Articolo 28
Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo preposto alla cognizione di tutte le controversie insorte fra gli aderenti in cui sia contestata la conformità dei comportamenti alle norme dello Statuto.
Il Collegio dei probiviri ha competenza a svolgere preliminari funzioni arbitrali o conciliative delle quali può essere investito anche su istanza dei singoli aderenti.
Fallito il tentativo di bonario componimento, istruisce i relativi giudizi disciplinari, comminando le sanzioni previste dal presente Statuto.

Articolo 29
Sanzioni disciplinari

L’aderente che commette infrazioni dello Statuto, accertate dal Collegio dei probiviri, incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:
- il richiamo scritto;
- la censura;
- la sospensione da socio o sostenitore;
- la destituzione da cariche sociali;
- l’espulsione.

Articolo 30
Elezione del Collegio dei Sindaci revisori dei conti

L’Assemblea nazionale elegge per un triennio tre Sindaci revisori dei conti effettivi, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili, e due supplenti, di cui almeno uno iscritto nel medesimo registro.
Il Presidente del Collegio è eletto in seno al Collegio medesimo fra i membri effettivi.

Articolo 31
Compiti del Collegio dei Sindaci revisori dei conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti costituisce l’organo di controllo della regolarità finanziaria e contabile dell’Associazione, in analogia a quanto disposto dagli articoli 2397, comma 1; 2399, comma 1; 2401, 2403, 2404, 2407, 2408, comma 1, del codice civile per quanto al Collegio stesso applicabili.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti riferisce annualmente all’Assemblea Nazionale sullo svolgimento delle proprie funzioni.


TITOLO IV
ORGANI PERIFERICI

Articolo 32
Organi periferici dell’Associazione

Gli organi periferici dell’Associazione sono:
- l’Assemblea regionale;
- il Consiglio regionale;
- la Sezione provinciale o comunale;
- l’Assemblea provinciale o comunale;
- il Comitato provinciale o comunale;
- il Collegio provinciale o comunale dei Sindaci revisori dei conti.

Articolo 33
L’Assemblea regionale

Per una articolazione di ANIEP conforme all’ordinamento istituzionale dello Stato, le Sezioni di una medesima Regione, previa autorizzazione del Comitato Centrale, formano l’Assemblea regionale che è costituita dai Presidenti in carica delle Sezioni e dai delegati delle Sezioni stesse.
Per la nomina dei delegati e per quant’altro li riguarda valgono le disposizioni riflettenti i delegati delle Sezioni all’Assemblea Nazionale.

Articolo 34
Il Consiglio regionale

L’Assemblea regionale elegge fra i suoi membri il Consiglio regionale, che di regola ha sede nel capoluogo della regione, è costituito da cinque a nove membri e dura in carica tre anni.
Il Collegio regionale elegge fra i suoi membri un Presidente, un Segretario e un responsabile amministrativo.

Articolo 35
Attribuzioni del Consiglio regionale

I compiti del Consiglio regionale, cui è vietato di svolgere funzioni operative proprie delle Sezioni e di interferire nella loro autonomia per quanto è stabilito dal presente Statuto, sono il coordinamento dell’attività organizzativa e associativa nell’ambito della regione, la rappresentanza dei diritti degli aderenti presso l’Ente Regione ed i suoi organi, secondo quanto stabilito dall’articolo 1.

Articolo 36
Funzionamento dell’Assemblea e del Consiglio regionale

Il funzionamento, le modalità di convocazione e di riunione dell’Assemblea e del Consiglio regionali sono da desumere per analogia da quelli dell’Assemblea Nazionale e del Comitato centrale.

Articolo 37
Deliberazioni del Consiglio regionale

Le deliberazioni del Consiglio regionale debbono essere comunicate entro quindici giorni al Comitato Centrale.

Articolo 38
Finanziamento dei Consigli regionali

Le attività del Consiglio regionale sono finanziate dalle singole Sezioni, in base ad un bilancio preventivo di spesa approvato dall’assemblea regionale.

Articolo 39
La Sezione provinciale o comunale

La Sezione costituisce la base dell’ordinamento decentrato dell’Associazione e svolge, a livello provinciale o comunale, i compiti descritti all’articolo 1 del presente Statuto con le medesime modalità.
In particolare:
a. funge da collegamento fra gli organi centrali ed i singoli aderenti;
b. rappresenta localmente ANIEP e gli handicappati del proprio territorio che ne facciano richiesta;
c. collabora con gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche per il conseguimento dell’integrazione sociale, economica, civile e culturale degli handicappati;
d. cura il proselitismo e svolge attività di assistenza sociale, di consulenza e di patronato;
e. realizza per gli handicappati del territorio iniziative, servizi e prestazioni per la riabilitazione e l’integrazione.
Le Sezioni hanno autonomia patrimoniale, gestionale, finanziaria, funzionale ed organizzativa nel proprio ambito territoriale con l’obbligo di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli aderenti.
Le Sezioni inoltre hanno facoltà di realizzare accordi fra gli aderenti per iniziative di specifico interesse locale, che non siano in contrasto coi principi stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 40
Comitato e Assemblea provinciale e Comunale

Le Sezioni possono costituirsi quando rappresentino almeno cinquanta aderenti e sono gestite da un Comitato che rimane in carica tre anni ed è composto da cinque, oppure sette membri eletti dall’Assemblea provinciale o comunale degli aderenti della Sezione iscritti per l’anno sociale precedente.
Il Comitato elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
L’Assemblea, convocata dal Presidente della Sezione (o dal Commissario), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.
In ogni caso, sia in prima, sia in seconda convocazione, il numero dei votanti non può essere inferiore al triplo delle persone da eleggere.
E’ ammesso il voto per delega, a nessun avente diritto al voto può essere conferita più di una delega.
L’Assemblea svolge i seguenti compiti:
- verifica la validità della riunione
- approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo
- definisce le attività, gli impegni e le iniziative per l’attuazione degli scopi statutari e per specifici accordi fra gli aderenti.
I compiti e le funzioni dei Comitati e delle assemblee provinciali e comunali sono uguali per quanto compatibili a quelli del Comitato centrale e dell’Assemblea nazionale.
Le Sezioni sono rappresentate di fronte a terzi ed in giudizio dal proprio Presidente.

Articolo 41
Collegio provinciale e comunale dei Sindaci revisori dei conti

L’Assemblea della Sezione, in occasione della costituzione o del rinnovo delle cariche sociali, elegge tre Sindaci revisori dei conti effettivi e due supplenti che rimangono in carica tre anni.
Per il Collegio così costituito valgono, per quanto compatibili, le norme previste per il Collegio dei sindaci revisori dei conti dell’Associazione nazionale.


TITOLO V
NORME GENERALI

Articolo 42
Risorse economiche

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento ANIEP e i suoi organi periferici traggono le necessarie risorse economiche da:
- contributi degli aderenti
- contributi da privati
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 43

Per quanto non è previsto o regolamentato dal presente Statuto si applicano le leggi dello Stato o, relativamente agli organi periferici, gli accordi fra gli aderenti.


REGOLAMENTO ELETTORALE

TITOLO I
ELEZIONE CON VOTO DI LISTA A PROPORZIONALE PURA

Articolo 1
Modalità per la presentazione della candidatura

Le liste dei candidati debbono essere presentate al Presidente dell’Assemblea Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale, in senso alla quale si svolgono le elezioni, prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Ogni lista può comprendere al massimo tanti candidati quanti sono i seggi da attribuire.
Non è ammessa la candidatura multipla per lo stesso organo.
Ogni lista deve essere accompagnata dall’atto di accettazione dei candidati, di cui all’art. 8 dello statuto sociale.
Ciascuna lista deve essere presentata e collegata ad una mozione politico-associativa, sottoscritta da almeno il 15% (arrotondamento per eccesso) degli aventi diritto al voto presenti e deve essere contraddistinta dal numero progressivo secondo l’ordine di presentazione.

Articolo 2
Votazioni

Le Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale nominano la Commissione Elettorale composta di almeno tre membri, con esclusione dei candidati.
La Commissione elegge il proprio Presidente.
Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto.
Nel locale in cui avvengono le votazioni debbono essere affisse le liste dei candidati.
Il voto per essere valido, deve essere espresso da ciascun elettore mediante l’indicazione:
a) del numero di lista che egli intende votare;
b) del cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza o del numero che contraddistingue quel candidato nella rispettiva lista.

Articolo 3
Voti di preferenza

Ogni elettore può esprimere voti di preferenza al massimo nelle seguenti misure:
n. 4 o 5 per il Comitato Centrale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di 7 o di 9 membri;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Probiviri;
n. 3, 4, 5 per il Consiglio Regionale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3, 4, 5 per il Comitato Provinciale o Comunale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3 per il Collegio Provinciale o Comunale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Articolo 4
Verbalizzazione delle operazioni di votazione

Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale che è sottoscritto dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.

Articolo 5
Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte prima della loro chiusura.
Nel caso in cui, sia in sede nazionale, sia in regionale, provinciale o comunale, si effettuino elezioni contestuali di organi di diverso livello, lo spoglio delle schede relative all’elezione dell’organo di livello superiore precede quello dell’organo di livello inferiore.
Alle operazioni di spoglio partecipano anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi debbono essere segnalati al Presidente della Commissione elettorale al momento della presentazione delle liste.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale che è sottoscritto , in ogni foglio, dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.
Dal detto processo verbale debbono, in particolare, risultare:
il numero degli elettori e quello dei votanti;
il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Articolo 6
Attribuzione dei seggi

Per il riparto dei seggi si determina il totale dei voti validi e si divide tale totale per il numero dei seggi da ripartire; si ottiene così il quoziente naturale.
Poi, per ogni lista, si dividono i voti da ciascuna conseguiti per il quoziente naturale. Il quoziente intero che si ottiene indica il numero dei seggi (di primo riparto) spettanti a ciascuna lista.
Nel caso che non tutti i seggi vengano ripartiti, per i seggi che rimangono scoperti si segue il criterio dei più alti resti, cioè i seggi rimasti da assegnare si attribuiscono in base ai più alti resti. In caso di parità fra i più alti resti si procede all’assegnazione dei seggi rimasti alla lista o alle liste che hanno ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.
Una volta effettuata la ripartizione dei seggi fra le varie liste, si determinano i candidati chiamati a ricoprirli, entro il limite del numero dei seggi assegnati a ciascuna di esse ed in base al numero delle preferenze riportate da ciascun candidato.
Nel caso di parità del numero dei voti di preferenza riportati da due o più candidati della stessa lista sono eletti i candidati più giovani di età.

Articolo 7
Proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione e di assegnazione dei seggi, il Presidente dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti.

Articolo 8
Opzione

Il candidato che risulti contemporaneamente eletto dalla stessa Assemblea in due distinti organi dovrà immediatamente optare per uno di essi.
Nel seggio rimasto così vacante subentrerà il primo dei non eletti nella medesima lista.


TITOLO II
ELEZIONI CON SISTEMA DELLA LISTA APERTA

(o maggioritario con voto limitato)

Articolo 9
Modalità di presentazione delle candidature

Prima dell’inizio delle operazioni di voto, al Presidente dell’Assemblea Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale, in seno alla quale si svolgono le elezioni, devono essere presentate in iscritto le candidature, accompagnate dall’atto di accettazione del candidato, di cui all’art. 8 dello Statuto sociale.
All’Assemblea Nazionale possono presentare le candidature tutti gli aventi diritto al voto e tutti i partecipanti alla Assemblea stessa, di cui all’art. 12 dello Statuto sociale.
Tale norma, per quanto può trovare applicazione, disciplina anche la presentazione delle candidature in sede di Assemblea Regionale, Provinciale o Comunale.
Le Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale nominano la Commissione elettorale composta di almeno tre membri, con esclusione dei candidati.
La Commissione elegge il proprio Presidente.
Il Presidente della Commissione elettorale compila la lista dei candidati iscrivendoli in ordine alfabetico e numerico.

Articolo 10
Votazioni

La lista dei candidati deve essere affissa nel locale in cui avvengono le votazioni
La votazione avviene a scrutinio segreto.
Il voto viene espresso da ciascun elettore mediante la indicazione del cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza o del numero che contraddistingue quel candidato nella lista.
Ogni elettore può esprimere voti di preferenza al massimo nelle seguenti misure:
n. 5 o 6 per il Comitato Centrale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di 7 o di 9 membri;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Probiviri;
n. 3, 5, 6 per il Consiglio Regionale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3, 5, 6 per il Comitato Provinciale o Comunale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3 per il Collegio Provinciale o Comunale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Articolo 11
Verbalizzazione delle operazioni di votazione

Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale che è sottoscritto dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.

Articolo 12
Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte prima della loro chiusura.
Nel caso in cui, sia in sede nazionale, sia in regionale, provinciale o comunale, si effettuino elezioni contestuali di organi di diverso livello, lo spoglio delle schede relative all’elezione dell’organo di livello superiore precede quello dell’organo di livello inferiore.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale che è sottoscritto , in ogni foglio, dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.
Dal detto processo verbale debbono, in particolare, risultare:
il numero degli elettori e quello dei votanti;
il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Articolo 13
Attribuzione dei seggi

I seggi sono attribuiti in rapporto al maggior numero di preferenze riportato dai candidati e fino a copertura del numero dei seggi da attribuirsi.
Nel caso di parità del numero dei voti di preferenza riportata da due o più candidati, sono eletti i candidati più giovani di età.

Articolo 14
Proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione e di assegnazione dei seggi, il Presidente dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti.

Articolo 15
Opzione

Il candidato che risulti contemporaneamente eletto dalla stessa Assemblea in due distinti organi dovrà immediatamente optare per uno di essi.
Nel seggio rimasto così vacante subentrerà il primo dei non eletti.


TITOLO III

Articolo 16
Norme generali

In ogni circostanza deve essere rispettata la segretezza del voto.
In particolare, quando si procede all’elezione di più organi dovranno essere predisposte urne distinte per ciascuno di essi, per raccogliere, all’atto del voto, le rispettive schede votate.
Le schede elettorali votate e tutto il materiale relativo alle elezioni devono essere raccolte in plichi sigillati da conservare per un periodo di 6 mesi per essere poi distrutti.
Tutti i processi verbali relativi alle Assemblee Regionali, Provinciali e Comunali devono essere inviati in copia alla Segreteria Generale entro e non oltre un mese dalla data delle Assemblee stesse.


Nota: Il presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 5 dello Statuto, è ancora quello vigente prima delle modifiche.

 

Un libro da consultare

Valigia e biglietto, un viaggio perfetto

Si chiama così il libro nato dall'esperienza dei "Percorsi di educazione all'autonomia" dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down), presentato a Roma il 24 maggio.


Nasce dall'esperienza dei Percorsi di educazione all'autonomia dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down), Valigia e biglietto, un viaggio perfetto di Monica Berarducci e Francesco Cadelano, terzo volume della collana Laboratori per le autonomie di Erickson, che si rivolge in particolare a giovani e adulti con disabilità intellettiva o con una limitata conoscenza della lingua italiana, alle prese con l'organizzazione delle prime vacanze.
«Viaggiare - spiegano dall'AIPD - vuol dire saper fare tante cose prima, durante e dopo la partenza: dal bagaglio alle prenotazioni, dalla gestione del viaggio e del soggiorno al ritorno a casa. Grazie ai consigli e agli strumenti forniti da Giacomo, Laura, Moira e Nicolò, i viaggiatori inesperti potranno affrontare con autonomia e serenità le piccole e grandi decisioni di un momento così importante per la crescita personale e sociale e potranno diventare veri protagonisti nell'organizzazione del proprio viaggio».

Per ulteriori informazioni: AIPD, tel. 06 3723909, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Fonte Superando

Convenzione ONU

Ratifiche della Convenzione ONU: siamo a cento!

Anche Ban ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite, ha salutato infatti con grande soddisfazione la centesima ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, da parte della Colombia, ribadendo come la Convenzione stessa sia «un potente strumento di inclusione e sviluppo». E tuttavia - come si sottolinea dall'EDF (European Disability Forum) - solo monitorando, implementando e soprattutto attuando nella pratica i princìpi della Convenzione, potrà diventare reale il concetto che sta alla base di essa, vale a dire "Niente che riguarda le persone con disabilità senza queste ultime"



Sono circa 650 milioni in tutto il mondo, e il 15% dei Cittadini europei, le persone con disabilità e il movimento che le rappresenta, i quali hanno visto in questi anni accendersi le loro speranze, dopo l'approvazione di quello che nei fatti è stato il primo Trattato Internazionale dei Diritti Umani nel nuovo millennio.
In particolare - come sottolinea sempre con forza l'EDF (European Disability Forum) - la ratifica alla fine del 2010 da parte dell'Unione Europea, prima organizzazione intergovernativa a procedere a questo passaggio (se ne legga nel nostro sito cliccando qui), «ha costituito un messaggio inequivocabile che in questa zona del mondo i diritti delle persone con disabilità sono prioritari, oltre a fissare un impegno forte perché, per il rispetto di tali diritti, si adottino ora misure concrete, senza rinvii e allineando le varie leggi nazionali e le prassi correnti ai princìpi contenuti nella Convenzione».
Infatti, solo monitorando, implementando e soprattutto attuando nella pratica quei princìpi - questioni sulle quali le varie organizzazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie sono già impegnate quotidianamente - potrà diventare reale il concetto che sta alla base della Convenzione stessa, vale a dire Niente che riguarda le persone con disabilità senza queste ultime

Come si può vedere anche dall'elenco che presentiamo in calce, sono ancora dieci i Paesi dell'Unione Europea di cui manca la ratifica (Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda e Polonia), pur avendo essi (salvo Cipro) già sottoscritto il Trattato.
L'Italia - come noto - ha proceduto nel febbraio del 2009, con la Convenzione che poco dopo è divenuta la Legge 18/09 del nostro Stato.

Un ulteriore aspetto è stato messo in evidenza dal presidente dell'EDF Yannis Vardakastanis, pensando alla crisi di questi anni. «In questi duri tempi di crisi economica - ha dichiarato infatti - proprio la Convenzione è la miglior difesa possibile contro un impatto disuguale e sproporzionato delle misure di austerità. Anche per questo, dunque, essa deve rapidamente diventare una parte inseparabile delle varie legislazioni nazionali europee, con i suoi chiari standard di rispetto della dignità umana e dei diritti delle persone con disabilità, prescrivendo essa l'utilizzo delle massime risorse possibili per far sì che questi ultimi non siano più calpestati». (Stefano Borgato)

Questi i 100 Paesi (compresa l'Unione Europea), che ad oggi, 16 maggio 2011, appaiono nell'elenco ufficiale prodotto dall'ONU, come ratificatori della Convenzione. L'ordine è cronologico ed è quello che risulta dalla data pubblicata nel portale dell'ONU):
- Giamaica (30 marzo 2007) - Ungheria (20 luglio 2007) - Panama (7 agosto 2007) - Croazia (15 agosto 2007) - Cuba (6 settembre 2007) - Gabon (1° ottobre 2007) - India (1° ottobre 2007) - Bangladesh (30 novembre 2007) - Sudafrica (30 novembre 2007) - Spagna (3 dicembre 2007) - Namibia (4 dicembre 2007) - Nicaragua (7 dicembre 2007) - El Salvador (14 dicembre 2007) - Messico (17 dicembre 2007) - Perù (30 gennaio 2008) - Guinea (8 febbraio 2008) - San Marino (22 febbraio 2008) - Giordania (31 marzo 2008) - Tunisia (2 aprile 2008) - Ecuador (3 aprile 2008) - Mali (7 aprile 2008) - Egitto (14 aprile 2008) - Honduras (14 aprile 2008) - Filippine (15 aprile 2008) - Slovenia (24 aprile 2008) - Qatar (13 maggio 2008) - Kenya (19 maggio 2008) - Arabia Saudita (24 giugno 2008) - Niger (24 giugno 2008) - Australia (17 luglio 2008) - Thailandia (29 luglio 2008) - Cile (29 luglio 2008) - Brasile (1° agosto 2008) - Cina (1° agosto 2008) - Argentina (2 settembre 2008) - Paraguay (3 settembre 2008) - Turkmenistan (4 settembre 2008) - Nuova Zelanda (25 settembre 2008) - Uganda (25 settembre 2008) - Austria (26 settembre 2008) - Costarica (1° ottobre 2008) - Vanuatu (23 ottobre 2008) - Lesotho (2 dicembre 2008) - Corea del Sud (11 dicembre 2008) - Ruanda (15 dicembre 2008) - Svezia (15 dicembre 2008) - Oman (6 gennaio 2009) - Azerbaijan (28 gennaio 2009) - Uruguay (11 febbraio 2009) - Germania (24 febbraio 2009) - Yemen (26 marzo 2009) - Guatemala (7 aprile 2009) - Marocco (8 aprile 2009) - Sudan (24 aprile 2009) - Isole Cook (8 maggio 2009) - Mongolia (13 maggio 2009) - Italia (15 maggio 2009) - Gran Bretagna (8 giugno 2009) - Belgio (2 luglio 2009) - Siria (10 luglio 2009) - Haiti (23 luglio 2009) - Burkina Faso (23 luglio 2009) - Danimarca (24 luglio 2009) - Serbia (31 luglio 2009) - Repubblica Dominicana (18 agosto 2009) - Malawi (27 agosto 2009) - Portogallo (23 settembre 2009) - Laos (25 settembre 2009) - Repubblica Ceca (28 settembre 2009) - Turchia (28 settembre 2009) - Seychelles (2 ottobre 2009) - Iran (23 ottobre 2009) - Montenegro (2 novembre 2009) - Tanzania (10 novembre 2009) - Bolivia (16 novembre 2009) - Algeria (4 dicembre 2009) - Mauritius (8 gennaio 2010) - Zambia (1° febbraio 2010) - Ucraina (4 febbraio 2010) - Francia (18 febbraio 2010) - Lettonia (1° marzo 2010) - Canada (11 marzo 2010) - Bosnia-Erzegovina (12 marzo 2010) - Emirati Arabi Uniti (19 marzo 2010) - Maldive (5 aprile 2010) - Nepal (7 maggio 2010) - Slovacchia (26 maggio 2010) - Etiopia (7 luglio 2010) - Malaysia (19 luglio 2010) - Lituania (18 agosto 2010) -  Senegal (7 settembre 2010) - Moldavia (21 settembre 2010) - Armenia (22 settembre 2010) - Nigeria (24 settembre 2010) - Sierra Leone (4 ottobre 2010) - Saint Vincent e Grenadine (29 ottobre 2010) - Unione Europea (23 dicembre 2010) - Romania (31 gennaio 2011) - Togo (1° marzo 2011) - Colombia (10 maggio 2011).

Per quanto riguarda invece il Protocollo Opzionale alla Convenzione (testo che consentirà al Comitato sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità di ricevere anche ricorsi individuali - di singoli o di gruppi di individui - e di avviare eventuali procedure d'inchiesta), a ratificarlo sono stati finora i seguenti 90 Paesi:
- Ungheria (20 luglio 2007) - Panama (7 agosto 2007) - Croazia (15 agosto 2007) - Sudafrica (30 novembre 2007) - Spagna (3 dicembre 2007) - Namibia (4 dicembre 2007) - El Salvador (14 dicembre 2007) - Messico (17 dicembre 2007) - Perù (30 gennaio 2008) - Guinea (8 febbraio 2008) - San Marino (22 febbraio 2008) - Tunisia (2 aprile 2008) - Ecuador (3 aprile 2008) - Mali (7 aprile 2008) - Slovenia (24 aprile 2008) - Bangladesh (12 maggio 2008) - Arabia Saudita (24 giugno 2008) - Niger (24 giugno 2008) - Cile (29 luglio 2008) - Brasile (1° agosto 2008) - Argentina (2 settembre 2008) - Paraguay (3 settembre 2008) - Uganda (25 settembre 2008) - Austria (26 settembre 2008) - Costarica (1° ottobre 2008) - Ruanda (15 dicembre 2008) -  Svezia (15 dicembre 2008) - Azerbaijan (28 gennaio 2009) - Germania (24 febbraio 2009) - Yemen (26 marzo 2009) - Guatemala (7 aprile 2009) - Marocco (8 aprile 2009) - Sudan (24 aprile 2009) - Isole Cook (8 maggio 2009) - Mongolia (13 maggio 2009) - Italia (15 maggio 2009) - Belgio (2 luglio 2009) - Siria (10 luglio 2009) - Haiti (23 luglio 2009) - Burkina Faso (23 luglio 2009) - Serbia (31 luglio 2009) - Gran Bretagna (7 agosto 2009) - Repubblica Dominicana (18 agosto 2009) - Australia (21 agosto 2009) - Portogallo (23 settembre 2009) - Turchia (28 settembre 2009) - Montenegro (2 novembre 2009) - Tanzania (10 novembre 2009) - Bolivia (16 novembre 2009) - Nicaragua (2 febbraio 2010) - Ucraina (4 febbraio 2010) - Francia (18 febbraio 2010) - Bosnia-Erzegovina (12 marzo 2010) - Nepal (7 maggio 2010) - Slovacchia (26 maggio 2010) - Honduras (16 agosto 2010) - Lituania (18 agosto 2010) - Lettonia (31 agosto 2010) - Nigeria (24 settembre 2010) - Saint Vincent e Grenadine (29 ottobre 2010) - Turkmenistan (10 novembre 2010) - Togo (1° marzo 2011).

UN AIUTO IN PIU'

Prego, lasciare dello spazio per salire, grazie

Un messaggio pratico e allo stesso tempo culturale, utile a favorire la mobilità delle persone con disabilità: è il "Segnalino di cortesia" che alla recente manifestazione Gitando.all di Vicenza è andato letteralmente a ruba. Si tratta di un cartellino da applicare tra il vetro e la portiera della vettura di una persona con disabilità, perché spesso capita che quest'ultima, dopo avere parcheggiato in un posto riservato o ancor meglio in un posteggio normale, non riesca a risalirvi a causa di qualche automobilista che si sia "appiccicato" a fianco


Il cartellino presentato alla manifestazione Gitando.all di Vicenza«Sempre più spesso - ci scrive Gaetano Cusmano dell'Ufficio Provinciale ACI di Vicenza - capita che una persona con disabilità, dopo avere parcheggiato la propria vettura in un posto riservato o ancor meglio in un parcheggio normale, non riesca a risalirvi a causa di qualche automobilista distratto. Ecco, quindi, che è nata l'idea di realizzare un semplice strumento che informi della necessità di avere dello spazio utile per l'autonomia».

Detto fatto, e così grazie alla collaborazione e all'elaborazione grafica di Enrico Agosti dell'Associazione H81 Insieme Vicenza, lo stesso Ufficio Provinciale dell'ACI di Vicenza ha presentato qualche settimana fa alla terza edizione di Gitando.all - il Salone del Turismo e dello Sport Accessibile - il cosiddetto Segnalino di cortesia, riprodotto qui a fianco, con l'intento di trasmettere un messaggio pratico e allo stesso tempo culturale, utile a favorire la mobilità delle persone con disabilità.
Si tratta, come si può vedere, di un cartellino con la dicitura Prego lasciare dello spazio per salire. Grazie, insieme all'immagine di due veicoli affiancati e distanziati di un metro e venti centimetri. «Esso va applicato - spiega Cusmano - all'interno della vettura fra il vetro e la portiera e nel retro ci sono le istruzioni per l'uso e alcuni numeri telefonici utili».
Oltre ad andare letteralmente a ruba, i Segnalini di cortesia sono stati grandemente apprezzati, a Gitando.all, anche dal presidente dell'ENIT (Ente Nazionale Italiano Turismo) Matteo Marzotto e dall'assessore al Turismo della Regione Veneto Marino Finozzi, trovando inoltre un illustre testimonial del mondo dello sport, come l'allenatore di calcio Domenico "Mimmo" Di Carlo, già sulle panchine di Chievo e Sampdoria.

Da segnalare infine che sull'iniziativa è in preparazione un cortometraggio, mentre attualmente è già visionabile un trailer in Youtube (cliccare qui). (S.B.)

I Segnalini di cortesia possono essere richiesti all'Associazione H81 Insieme di Vicenza (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

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